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È costituzionalmente illegittimo l´art. 69 co.4 cod. pen. nella parte in cui preclude di riconoscere in capo al recidivo reiterato la prevalenza dell´attenuante del danno di lieve entità

Cristina Monteleone

 

La sentenza in commento trae spunto dalla questione di legittimità costituzionale sollevata dal GIP di Grosseto. Quest’ultimo, in particolare, era investito del giudizio abbreviato richiesto da un soggetto imputato del delitto previsto e punito dall’art. 628 co. 1 c.p. per avere costretto due dipendenti di un supermercato a consegnargli la somma di dieci euro mediante l’uso di minaccia (“se non mi date 10 euro torno con la pistola” e “ti spacco la testa”).

Il Giudice toscano, pertanto, ha dubitato del divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. (danno patrimoniale di particolare tenuità) sulla circostanza aggravante della recidiva di cui all’art. 99 co. 4 cod. pen.

Preso atto delle complessive modalità della condotta (e in particolare, l’esiguo conseguimento del profitto pari a soli dieci euro), delle conseguenze processuali correlate alla recidiva reiterata e infraquinquennale correttamente contestata all’imputato (ossia l’anzidetto divieto di prevalenza) e della prevedibile pena irrogabile (il minimo edittale pari a cinque anni di reclusione), l’Autorità rimettente ha ritenuto che la mera applicazione dell’art. 69 co. 4 cod. pen. avrebbe importato l’irrogazione di una pena manifestamente sproporzionata.

A sostegno della propria richiesta, il Giudice a quo richiama: la sentenza n. 120/2023 con la quale è stata ritenuta necessaria la previsione di una circostanza attenuante comune per i fatti di lievi entità di estorsione. Con detta sentenza, il Giudice delle Leggi ha ritenuto inidoneo il sistema punitivo di cui all’art. 629 cod. pen.: l’eventuale necessità di dovere applicare la recidiva reiterata elimina gli effetti benefici della circostanza attenuante art. 62 n. 4 cod. pen. eventualmente applicabile; la sentenza n. 143 del 2021 con la quale la Corte Costituzionale ha ritenuto che la circostanza attenuante per i fatti di lieve entità è necessaria per mitigare la durezza della risposta sanzionatoria.

Il Giudice delle Leggi ha ritenuto fondate le questioni evocate dal Giudice rimettente.

L’attenuante del danno di particolare tenuità diviene fondamentale per evitare che l’applicazione dei limiti edittali importino la condanna ad una pena esosa.

La superiore considerazione discende dalla mera disamina della norma in oggetto e dei limiti edittali in essa prevista. La pedissequa applicazione di detti limiti, infatti, importerebbe - in astratto - la condanna ad una pena severa anche per condotte lievi, quali una lieve spinta. L’attuale previsione codicistica, infatti, è il risultato dei vari rimaneggiamenti subiti dalla norma nel corso degli anni.

L’intervento odierno del Giudice delle Leggi, pertanto, si pone nel solco del pieno rispetto dei principi costituzionali quali il principio di uguaglianza e di proporzionalità della pena.

Alla luce delle superiori considerazioni, pertanto, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 62, numero 4), cod. pen. sulla recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen.

Argomento: Circostanze del reato
Sezione: Corte Costituzionale

(Corte Cost., 12 luglio 2023, n. 141)

stralcio a cura di Annapia Biondi 

“(…) L’effetto “calmierante” di tutte le circostanze attenuanti – ivi compresa quella relativa al danno patrimoniale di particolare tenuità (art. 62, numero 4, cod. pen.) che viene in considerazione nel giudizio a quo – rispetto all’elevato minimo edittale previsto dal legislatore per i delitti di rapina ed estorsione è però destinato a essere sistematicamente eliso, allorché all’imputato venga contestata la recidiva reiterata – ciò che spesso accade nella prassi, rispetto a questa specifica tipologia di imputati –, e allorché il giudice ritenga di dover altresì applicare tale circostanza aggravante, in ragione delle accentuate colpevolezza e pericolosità dell’imputato, rivelate in particolare dal non essersi lasciato distogliere dal commettere ulteriori reati, nonostante l’ammonimento ricevuto con le precedenti condanne (sentenza n. 56 del 2021, punto 2.4. del Considerato in diritto, e ulteriori precedenti ivi citati). In tal caso, infatti, l’art. 69, quarto comma, cod. pen. non consente al giudice, salve le possibili diminuenti connesse alla scelta del rito, di commisurare una pena inferiore al minimo edittale, e dunque a cinque anni di reclusione; dovendosi al riguardo escludere – come giustamente sottolinea il rimettente – che il giudice sia tenuto a non applicare l’aggravante della recidiva, in presenza di una più accentuata colpevolezza e pericolosità dell’imputato, soltanto per evitare di dover irrogare una pena eccessiva rispetto al disvalore del fatto (ancora, sentenza n. 120 del 2023, punto 5.1. del Considerato in diritto). Simili considerazioni, peraltro, valgono anche rispetto a tutti gli altri delitti cui può trovare applicazione la circostanza attenuante in esame. La particolare tenuità del danno patrimoniale causato determina, di regola, una sensibile riduzione del contenuto di disvalore dei reati che offendono il solo patrimonio, o che offendono – accanto ad altri beni giuridici – anche il patrimonio; e di tale ridotto disvalore il giudice deve poter tenere conto nella commisurazione del trattamento sanzionatorio, senza essere vincolato a ignorarlo in ragione soltanto della recidiva reiterata dell’imputato. Circostanza, quest’ultima, che nulla ha a che vedere con la gravità oggettiva e soggettiva [continua ..]

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